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Il primo comma dell'art. 61 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Le violazioni delle disposizioni del presente capo sono punite con l'ammenda da L. 400 a L. 20.000, qualora non sia stabilita una pena piu' grave".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art19 · fonte del testo