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A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' abrogato l'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. Qualora l'ammontare del provento previsto dall'articolo precedente sia inferiore alla somma riscossa dal Comune nell'anno 1951 per i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sui bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, la differenza, per il primo biennio di applicazione della presente legge, sara' integrata a carico del bilancio dello Stato. Con gli stessi decreti previsti nell'art. 1 saranno stabilite le modalita' concessive della integrazione. Per le carni consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si riscuote nel Comune di consumo.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
