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All'art. 66 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi: "Per la definizione in via breve puo' essere competente il direttore degli Uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a L. 10.000 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a L. 1000. Detti impiegati debbono essere espressamente delegati dal sindaco".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art20 · fonte del testo