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L'art. 112 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "S'intende per famiglia, agli effetti della imposta, l'unione di piu' persone, strette da vincoli di parentela o di affinita', che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unita' economica".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art28 · fonte del testo