Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 190 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 24, e' dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure: per le riscossioni fino ad annueL. 200.000, aggio del 2,50 per cento; per le ulteriori riscossioni annue: da L. 200.001 a L. 500.000 aggio del 2,00 % " " 500.001 " " 1.000.000 " " 1,50 % " " 1.000.001 " " 2.000.000 " " 1,00 % " " 2.000.001 " " 5.000.000 " " 0,50 % " " 5.000.001 " " 10.000.000 " " 0,30 % " " 10.000.001 " " 20.000.000 " " 0,20 % oltre 20.000.001............... " " 0,10 %
tolto: Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone. La disposizione del presente articolo si osserva inderogabilmente, ancorche' nei contratti di appalto sia stata convenuta l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, ed anche se siano state convenute pattuizioni diverse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art25 · fonte del testo