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L'art. 183 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'imposta di licenza e' applicata al valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli ambienti destinati ad esercizi pubblici, ed e' dovuta, da chiunque eserciti:
- 1)alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe', circoli ed altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande anche non alcooliche;
- 2)stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili;
- 3)sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
