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L'art. 183 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'imposta di licenza e' applicata al valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli ambienti destinati ad esercizi pubblici, ed e' dovuta, da chiunque eserciti:

  • 1)alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe', circoli ed altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande anche non alcooliche;
  • 2)stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili;
  • 3)sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art33 · fonte del testo