Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'art. 151 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La misura massima dell'imposta e' stabilita dalla seguente tabella:
tolto: a) per una domestica.................... L. 1.000 per una seconda domestica.................. L. 2.500 per ogni domestica in piu.................. L. 5.000 L'imposta e' ridotta alla meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.
tolto: b) per un domestico..................... L. 3.000 per un secondo domestico.................. L. 5.000 per ogni domestico in piu................. L. 10.000"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art32 · fonte del testo