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Le disposizioni contenute negli articoli 32 e 39 della presente legge hanno effetto dal 10 gennaio 1952. Ai soli effetti dell'applicazione, per l'anno 1952, delle maggiorazioni previste dalla presente legge per i tributi riscuotibili per ruolo, i Comuni sono autorizzati a deliberare la relativa tariffa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data delle deliberazioni decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini stabiliti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
