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Dopo l'art. 275 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente art. 275-bis (Trasferimenti di residenza): "In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali. A richiesta del Comune di nuova residenza, deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali. Il segretario comunale e' responsabile della osservanza del presente articolo. La responsabilita' ricade altresi' sugli amministratori comunali, che ne abbiano eventualmente ordinato la inosservanza".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
