Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nel sistema della (poi abolita) imposta di famiglia il riferimento alla situazione economica familiare dell'anno solare precedente (giustificato dal fatto che, alla data del 20 settembre, entro cui andava effettuata la denuncia, il denunciante non era in condizioni di quantificare con esattezza la situazione economica dell'anno tuttora in corso) non comportava alcuna presunzione di redditivita` in danno del contribuente: che, con la stessa denuncia, poteva indicare le eventuali variazioni del reddito familiare nel frattempo intervenute, onde l'imponibile ne risultava, per l'effetto, correlato (e non gia` in contrasto) con l'effettiva capacita` contributiva del soggetto passivo d'imposta. Ne`, d'altra parte, puo` rilevare per se stessa la circostanza del riferimento alla possidenza di cespiti nell'anno solare che precede la denuncia, in quanto detto sistema non e`, in astratto, contrario all'invocato precetto costituzionale ed e` in vigore anche per altri tipi di imposte (es. I.R.PE.F.). (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art.53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 276, modificato dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1579, 277, commi primo, modificato dall'art. 46 legge 2 luglio 1952, n. 703, e terzo, R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 "nella parte in cui, prevedendo che, per determinare l'imponibile ai fini dell'imposta di famiglia in relazione ad un dato anno, il periodo di riferimento cui vanno riconnessi i presupposti dell'imposta stessa e` quello dei dodici mesi anteriori al termine di denuncia, precluderebbero la possibilita` di tenere conto di eventuali diminuzioni dell'imponibile nell'anno di riferimento del tributo). - S. nn. 200/1976; 77/1967 e 129/1969.
Art. 53 cost. · Art. 46 Disposizioni in materia di finanza locale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il primo ed il penultimo comma dell'art. 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente di imposta, tributo per tributo, e' depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi". "Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. Mancando tale dichiarazione, il Comune e' autorizzato ad iscrivere a ruolo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art46 · fonte del testo