Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 189 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'art. 289 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di piu' Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facolta', entro trenta giorni dalla notifica che concreta la duplicazione, di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Province. La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione e' alternativa. Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo nonche' i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai Comuni interessati, che possono controdedurre non oltre trenta giorni, ed agli organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente ricorso, ai termini degli articoli 277 e 282. La Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali e il Ministro per le finanze debbono decidere la questione entro centottanta giorni dalle controdeduzioni dei Comuni interessati. Risolta la questione circa la spettanza del tributo, si proseguono gli atti a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo medesimo. Lo stesso procedimento si applica per i tributi provinciali".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art52 · fonte del testo