Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 6/1969

    Questione infondata
    6 febbraio 1969

    L'art. 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte, in cui, modificando l'art. 286 del T.U. per la finanza locale, consente alla Giunta comunale di disporre, dopo la decisione della commissione comunale per i tributi locali, e nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla commissione, la provvisoria iscrizione a ruolo delle partite contestate, è stato modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388, che tale iscrizione a ruolo ha reso obbligatoria e non più facoltativa. Peraltro se nel caso in relazione al quale sia stata sollevata la questione di legittimità costituzionale risulti ancora senza dubbio applicabile la norma impugnata, non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione stessa alla stregua dello ius superveniens.

    Art. 102 cost. · Art. 108 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il primo comma dell'art 286 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, e rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di cui all'art. 276, la compilazione dei ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio a termine dell'art. 276, nonche' le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma del l'art. 277. Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art51 · fonte del testo