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Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione della presente legge sara' provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 500 milioni, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
