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Alla copertura dell'onere in milioni 7.500 derivante dall'applicazione della presente legge si fa, luogo, per l'esercizio 1951-52, con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio finanziario. I fondi necessari per le erogazioni da effettuare in dipendenza degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
