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A decorrere dal 1 gennaio 1952, l'imposta su le industrie, i commerci, le arti e le professioni, applicata ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
