Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Lo speciale diritto istituito dal secondo comma dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, a favore dei Comuni nei quali ha luogo l'"asportazione" dalla sorgente di acqua minerale, nonostante le notevoli diversità nei metodi adottati dai vari Comuni nell'applicazione del tributo, rimane contenuto entro l'aliquota massima del 3 per cento, e non viola pertanto il precetto contenuto nell'art. 23 della Costituzione, dovendosi considerare soddisfatto il principio che esige una sufficiente specificazione legislativa dei poteri di imposizione tributaria conferiti all'autorità amministrativa attraverso la fissazione, nella legge, di un limite massimo in misura non elevata. Cfr.: 93/1963.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 120 cost. · Art. 6 Disposizioni in materia di finanza locale
Lo "speciale diritto" istituito dal secondo comma dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, in favore dei Comuni nei quali ha luogo "l'asportazione" della sorgente delle acque minerali o naturali destinate ad essere utilizzate come acqua da tavola, è un'imposta che colpisce il fatto della produzione e non ha che vedere ne' coi "diritti eccessori", previsti dall'art. 100 t.u. sulla finanza locale, ne' coi "diritti speciali" previsti dall'art. 25 del medesimo testo unico.
Art. 23 cost. · Art. 6 Disposizioni in materia di finanza locale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 65 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 luglio 1952, cessa di aver vigore l'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177. In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, e non formanti oggetto di monopolio di Stato, e' autorizzata la imposizione di uno speciale diritto, non superiore al 3 per cento del valore, all'atto dell'asportazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art6 · fonte del testo