Art. 10 — Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1994 al 24 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti e' istituito un Nucleo di valutazione. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, COME MODIFICATO DAL D.LGS.23 DICEMBRE 1993, N. 546)). Il Nucleo di valutazione e' composto da sette componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilita' di Stato. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che puo' instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione. Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1994 al 24 maggio 2001
