Il comma 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonche' tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni".

Testo vigente dal 9 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109~art1 · fonte su Normattiva