Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Art. 6 — Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome

Le disposizioni della presente legge costituiscono princi'pi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princi'pi da esse desumibili costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Testo vigente dal 14 gennaio 1994

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/1995

    Questione infondata
    27 gennaio 1995

    Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Co…

    Art. 5 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art6 · fonte su Normattiva