Art. 6 — Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome
Le disposizioni della presente legge costituiscono princi'pi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princi'pi da esse desumibili costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Testo vigente dal 14 gennaio 1994
