Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

Art. 6 — Disposizioni in materia di giurisdizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 2006 al 16 settembre 2010. Leggi il testo vigente →

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)). Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Testo in vigore dal 1 luglio 2006 al 16 settembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art6 · fonte su Normattiva