Art. 6 — Disposizioni in materia di giurisdizione
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)). Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
Testo in vigore dal 1 luglio 2006 al 16 settembre 2010
