Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza

Art. 1 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE

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Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza. 1 Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi. 1 Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 13-25 gennaio 2011, n. 23 (in G.U. 1a s.s. 26/1/2011, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento addotto".

Testo in vigore dal 27 gennaio 2011 al 21 luglio 2011

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 23/2011

    Ha colpito questo articolo
    25 gennaio 2011

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). Tali questioni, infatti, non assumono rilevanza nei giudizi a quibus , nei quali la disposizione censurata non può trovare applicazione, in quanto riferita esclusivamente ai ministri e non al Presidente del Consiglio dei ministri, cioè alla carica di cui è titolare l'imputato nei giudizi principali.

    Art. 420-ter c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2010-04-07;51~art1 · fonte su Normattiva