Al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido".
Testo vigente dal 4 dicembre 1975
