Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)). All'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il n. 8) e' aggiunto il seguente: "9) credito peschereccio di esercizio;". All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "e 8) dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti ", 8) e 9) dell'articolo 16".
Testo vigente dal 1 gennaio 1994
