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Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo precedente, non e' superiore ai sette milioni, la imposta e' commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli, al netto degli oneri di cui allo articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riferibili ad ognuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto si operano sull'imposta complessiva. E' abrogato l'articolo 4, sesto comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384. Sono altresi' soppresse all'ultimo comma dell'articolo 4 citato nel precedente comma le parole da: "e sempreche'" fino a: "non superi lire 4 milioni annue".

Testo in vigore dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 251/1987

    Questione infondata
    6 luglio 1987

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Sanre…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art2 · fonte su Normattiva