Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977. Leggi il testo vigente →
Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo precedente, non e' superiore ai sette milioni, la imposta e' commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli, al netto degli oneri di cui allo articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riferibili ad ognuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto si operano sull'imposta complessiva. E' abrogato l'articolo 4, sesto comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384. Sono altresi' soppresse all'ultimo comma dell'articolo 4 citato nel precedente comma le parole da: "e sempreche'" fino a: "non superi lire 4 milioni annue".
Testo in vigore dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977
