Il punto 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente: "12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi: del 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino ai 50 milioni; dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino ai 180 milioni".

Testo vigente dal 4 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art31 · fonte su Normattiva