[1]Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' sostituita dalla seguente:

[2]IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

[3]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Testo vigente dal 4 dicembre 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 172/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    Rientra nella insindacabile discrezionalita` del legislatore adottare gli opportuni provvedimenti correttivi dell'incidenza dei fattori inflattivi in materia di imposte successorie. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 8, n. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 4, 6, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nonche` dell'art. 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nella parte in cui hanno stabilito la misura massima delle spese funerarie detraibili, nonche` in quella in cui hanno approvato la tabella delle aliquote e percentuali per scaglioni e fissato il limite esente in Lit. 30.000.000 per la tassazione sui valori dell'asse ereditario netto). - cfr. S. n. 126/1979.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art32 · fonte su Normattiva