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Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, di valore inferiore a lire cinquanta milioni, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, e' ridotta del quaranta per cento alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modifiche.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1975 al 23 dicembre 1986
