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I coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta a norma degli articoli 1 e 2, primo comma, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, salvo quanto previsto nel terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5. Sono del pari solidalmente obbligati i figli i cui redditi a norma degli articoli 1 e 4 sono stati imputati ai coniugi o ad altro soggetto. L'imposta, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono iscritti a ruolo nei confronti dei coniugi congiuntamente, salvo il disposto del terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977
