I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute in base alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, nell'anno 1975 e negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero dovute per gli anni 1974 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della moglie. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie puo', limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria, il ricorso non e' ammesso avverso il ruolo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base a dichiarazione sottoscritta anche dalla moglie. Gli accertamenti in rettifica o di ufficio aventi per oggetto i tributi indicati nel primo comma notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa. Se alla formazione del reddito complessivo dell'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l'accertamento viene definito con le modalita' indicate nell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'atto di adesione ivi previsto deve essere sottoscritto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche dalla moglie o da un suo rappresentante. A seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio relativi a tributi indicati nel primo comma non si tiene conto dei redditi della moglie ai fini della omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte, salvo che la moglie abbia sottoscritto la dichiarazione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1975

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 321/1995

    Questione infondata
    13 luglio 1995

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), nella parte in cui esclude che i ruoli dell'imposta complementare costituiscano titolo per la riscossione nei confronti della moglie quando l'imposta stessa sia stata definita per condono dal marito ai sensi del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823. Tale fattispecie, infatti, non può assimilarsi a quella del normale accertamento d'ufficio intestato al solo marito e divenuto definitivo, sicché è giustificata la diversità di disciplina. Nel caso di accertamento definitivo, invero, la legge consente, per l'imposta complementare dovuta dal marito e comprensiva dei redditi della moglie, l'iscrizione a ruolo e l'esecuzione anche nei confronti della moglie, così estendendo a quest'ultima la soggettività passiva dell'imposta, ma nel contempo ammette la moglie ad impugnare il ruolo per dimostrare l'illegittimità totale o parziale della pretesa tributaria. Nel caso di esaurimento del rapporto tributario per condono fiscale, invece, non è più consentita alcuna contestazione del presupposto impositivo, per cui non può estendersi ad altri la soggettività passiva tributaria. Poiché nel sistema anteriore al decumulo dei redditi familiari la moglie non era soggetto coobbligato del debito d'imposta, del quale rispondeva solo il marito, non è poi conferente il richiamo all'art. 53 Cost., che si riferisce alla capacità contributiva dei soggetti passivi dell'imposta, ma non di quelli che tale titolarità non posseggono. red.: A. Franco

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 537/1987

    Questione infondata
    17 dicembre 1987

    Al fine di evitare l'applicazione del cumulo dei redditi dei coniugi, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 179/1976,in ordine alla pregressa imposta complementare, ciascun coniuge ha l'onere di chiedere, ai sensi dell'art. 4 dell'intervenuta legge 12 novembre 1976, n. 751, la tassazione separata sul reddito accertato o dichiarato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 53 Cost. - dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 secondo il quale puo` procedersi, ai fini della riscossione per debiti d'imposta complementare, all'esecuzione esattoriale nei confronti della moglie sulla base del reddito complessivo dei coniugi). - v. S.n. 179/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 53 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art8 · fonte su Normattiva