1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro";
  • b)al comma 5, dopo le parole: "dei difensori," sono inserite le seguenti: "degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei".

Testo vigente dal 3 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397~art1 · fonte su Normattiva