1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro";
- b)al comma 5, dopo le parole: "dei difensori," sono inserite le seguenti: "degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei".
Testo vigente dal 3 gennaio 2001
