1. All'articolo 375 del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "davanti all'autorita' giudiziaria ovvero" sono inserite le seguenti: "alla persona richie- sta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata" e dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". All'articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,";
- b)al secondo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".
Testo vigente dal 3 gennaio 2001
