1. All'articolo 375 del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "davanti all'autorita' giudiziaria ovvero" sono inserite le seguenti: "alla persona richie- sta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata" e dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". All'articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,";
  • b)al secondo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".

Testo vigente dal 3 gennaio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397~art22 · fonte su Normattiva