[1]All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 40 miliardi annue a carico dello stanziamento iscritto all'unita' previsionale di base 3.2.1.39 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001,130 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unita' previsionale di base "Fondo speciale", di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[2]Tabella A (articoli 1 e 3)

[3]Valore del bene al 1938 Coefficiente di rivalutazione - - fino a lire 100.000.................... 350 da lire 100.001 a 200.000.............. 150 da lire 200.001 a 500.000.............. 50 Da lire 500.001 fino a 1.000.000....... 30 Da lire 1.000.001 fino a 5.000.000..... 20 oltre i 5.000.000...................... 10

Testo vigente dal 21 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;137~art6 · fonte su Normattiva