Art. 3 — Liquidazione dell'indennizzo
La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 e' effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e' concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorita' dallo scaglione di valore del bene piu' basso. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.
Testo vigente dal 21 aprile 2001
