Art. 1 — Misura dell'indennizzo
Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, gia' indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.
Testo vigente dal 21 aprile 2001
