Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1989 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1› gennaio 1978, hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Il conducente dei veicoli di cui alla presente legge e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 60.000 a L. 100.000, ridotta della meta' se le violazioni sono commesse nei centri abitati e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'articolo 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)). (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)). (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)). Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e' abrogato.
Testo in vigore dal 10 agosto 1989 al 1 gennaio 1993
