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Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1› gennaio 1978, hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Il conducente dei veicoli di cui alla presente legge e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 60.000 a L. 100.000, ridotta della meta' se le violazioni sono commesse nei centri abitati e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'articolo 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)). (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)). (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)). Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e' abrogato.

Testo in vigore dal 10 agosto 1989 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1989

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1989 al 10 agosto 1989. 179 parole tolte, 60 parole aggiunte in 4 capoversi.

… E' abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111. tolto: Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

tolto: a) le donne in stato di gravidanza;

tolto: b) i soggetti invalidi o con caratteristiche somatiche incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza;

tolto: c) i soggetti che espletano un servizio di polizia di emergenza o di soccorso. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 il diritto all'esenzione deve essere dimostrato con certificazione medica da esibirsi agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradle, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini da 4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e' abrogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-04-22;143~art1 · fonte del testo