Disposizioni in materia di lavoro
Art. 3 — Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto
All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;
- b)al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;
- c)al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;
- d)al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
