Disposizioni in materia di lavoro

Art. 3Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto

All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;
  • b)al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;
  • c)al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;
  • d)al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art3 · fonte su Normattiva