1. All'articolo 600-septies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;38~art5 · fonte su Normattiva