1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza";
  • b)dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni".

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;38~art6 · fonte su Normattiva