All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'alinea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale";
- b)al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";
- c)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".
Testo vigente dal 15 febbraio 2006
