1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al numero 1), la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "diciotto";
  • b)il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;38~art7 · fonte su Normattiva