Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale e' inserito il seguente: "Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni".

Testo vigente dal 14 settembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art2 · fonte su Normattiva