Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".
Testo vigente dal 14 settembre 1982
Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".
Testo vigente dal 14 settembre 1982
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art3 · fonte su Normattiva