Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 272 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione".

Testo vigente dal 7 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-07;743~art1 · fonte su Normattiva