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Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' aggiunto il seguente: "2-bis) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575". Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: "o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;". Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' aggiunto il seguente: "2-bis) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa". Le autorizzazioni di cui all'articolo 21 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Testo in vigore dal 14 settembre 1982 al 7 aprile 1990
