Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' aggiunto il seguente: "2-bis) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575". Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: "o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;". Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' aggiunto il seguente: "2-bis) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N. 55))

Testo vigente dal 7 aprile 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 563/1989

    Questione infondata
    20 dicembre 1989

    La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, applicabile in pendenza di processo penale, ha natura cautelare ed effetti provvisori, e non assume carattere di sanzione anticipata per le conseguenze, del tutto indirette ed eventuali, pur se irreversibili, che possono derivarne (impossibilità per il costruttore di partecipare agli appalti pubblici indetti in pendenza di sospensione). Essa pertanto non viola il principio di non colpevolezza, il quale non viene in causa nei provvedimenti cautelari se non per la prudenza con cui questi devono essere adottati e per la rigorosa osservanza delle condizioni tassativamente previste dalla legge. Ne' può farsi riferimento al principio di personalità della responsabilità penale (art. 27. comma primo, Cost.) per censurare l'applicabilità della sospensione ad una società in accomandita semplice in caso di procedimento penale a carico di socio amministratore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, n. 2, della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 23, L. 13 settembre 1982 n. 646).

    Art. 23 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 27 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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