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A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ((in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,)) il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo ((di dimora abituale)) del soggetto, ((puo' procedere)) alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari. Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti ((elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10)) della legge 31 maggio 1965, n. 575. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma. Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti ((dal comma 6 dell'articolo 2-bis)) della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159. ((La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma.))
Testo in vigore dal 7 aprile 1990 al 7 settembre 2010
