Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, della legge 17 gennaio 1994, n. 47, dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione. Il collegio rimettente non individua la norma censurata, ma si riferisce genericamente all'intera disciplina delle certificazioni e delle informative anti-mafia senza precisare le disposizioni che abbiano un effettivo e notevole grado di pertinenza con la norma sospettata di illegittimità. Ne deriva che l'indicazione di ampi settori normativi, senza detta precisazione, risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della questione così sollevata». Inoltre, il giudice a quo chiede di aggiungere, nel complesso delle disposizioni in materia di certificazioni e informative antimafia, ma senza individuare la sedes materiae , la previsione di «un appropriato indennizzo a favore di quelle imprese per le quali, ritenuti inizialmente sussistenti i rischi di condizionamento mafioso [...] e adottati i necessari provvedimenti interdittivi, risultino poi del tutto assenti tali rischi, in base all'accertamento contenuto in sentenze passate in giudicato»: tale decisione, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, implica valutazioni riservate al legislatore nell'ambito dei generali indirizzi di politica criminale. Su questione genericamente riferita ad un complesso di disposizioni normative, v. citata sentenza n. 178/1995. In tema di richiesta di intervento additivo riservato alla discrezionalità legislativa, v. citate ordinanze n. 268, n. 267, n. 193 e n. 135/2009; con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del giudizio, nonché alla normativa censurata, v. citate ordinanze n. 1076 e n. 675/1988 e n. 450/1987.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.
La norma contenuta nell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - che stabilisce l'operatività' dei divieti e delle decadenze relative ad atti e provvedimenti autorizzativi, concessori e abilitativi di attività d'impresa, anche nei confronti del convivente con il sottoposto alle misure di prevenzione - va raccordata con le altre previste dalla stessa o da altre leggi. Queste, innanzitutto, stabiliscono l'efficacia quinquennale dei divieti (art. 10, comma 4, ultima parte, l. n. 575); la possibilità di richiedere la riabilitazione dopo tre o cinque anni ( ai sensi dell'art. 15 l. 3 agosto 1988, n. 327 e dell'art. 14 l. n. 55 del 1990); la possibilità di escludere divieti e decadenze per mancanza dei mezzi di sostentamento ( art. 3 l. n. 55 del 1990). Inoltre, e soprattutto, esigono che la parte interessata sia chiamata a intervenire nel procedimento ( art. 10-quater l. n. 575 del 1965) e che il giudice tenga conto di una serie di elementi utili a ricostruire la posizione economica anche della persona convivente (artt. 2-bis e 2-ter l. n. 575 del 1965). Pertanto, non é fondata - in riferimento all'art. 3 (per mancato rispetto del canone di ragionevolezza o non arbitrarietà nella valutazione comparativa e complessiva degli interessi in gioco), 4, 24, 27 e 41 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 4, sollevata sull'erroneo presupposto interpretativo ch'esso contenga una presunzione assoluta riguardante l'intestazione fittizia dei beni appartenenti al convivente della persona sottoposta alla misura di prevenzione. A.G.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per essere stata richiesta una decisione implicante scelte disscrezionali, tra più soluzioni astrattamente possibili, riservate esclusivamente al legislatore . - O. nn. 450/1987, 675/1988.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 27 cost. · Art. 41 cost.
L'estensione degli effetti accessori della misura di prevenzione antimafia - consistenti nell'impossibilità di ottenere concessioni, licenze, iscrizioni - a soggetti non personalmente colpiti dalla misura stessa ( coniuge, figli o conviventi del prevenuto) è disposizione volta ad impedire l'esclusione di divieti e decadenze mediante il ricorso ad intestazioni fittizie a persone di comodo, fondate sulla presunzione assoluta, non irragionevole - in relazione alla situazione ad alto rischio di pericolosità nella quale la norma è destinata ad operare - che tali soggetti possono intervenire quali prestanome del prevenuto medesimo o che quest'ultimo possa, comunque, aver parte alle attività economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti oggetto dei divieti o decadenze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, denunziato in riferimento all'art.3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 4 cost. · Art. 97 cost.
Compete esclusivamente al legislatore operare integrazioni del sistema normativo - quali, in particolare, quelle concernenti limiti temporali a determinate misure e poteri da attribuire al giudice penale -, in quanto tali integrazioni implicano scelte discrezionali fra piu` soluzioni possibili. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 4, 41 e 97 Cost. - dell'art. 10, commi primo e terzo, L. 31 maggio 1965, n. 575, nel testo modificato e integrato dalle L. 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, nella parte in cui stabilisce la preclusione, senza limiti di durata, al rilascio di licenze, concessioni ed iscrizioni a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sottoposti alla misura della sorveglianza speciale).
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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8 versioni dal 1965
urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art10 · fonte su Normattiva