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Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e' istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di piu' minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non e' stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonche' degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle universita'. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

Testo in vigore dal 21 aprile 2017 al 31 gennaio 2018

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 218/2018

    Questione infondata
    29 novembre 2018

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 47 del 2017, non è disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione sulla rilevanza, a seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 220 del 2017. La normativa sopravvenuta non ha inciso in maniera sostanziale sulla disciplina oggetto di censura, essendosi limitata a sostituire un erroneo richiamo normativo, cosicché la restituzione sarebbe superflua e in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, comportando un inutile allungamento dei tempi dei giudizi a quibus. ( Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2018, n. 33 del 2018, n. 253 del 2017, n. 86 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 186 del 2013 ).

    Art. 3 cost. · Art. 11 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati · Art. 21 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47~art11 · fonte su Normattiva