Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e' istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di piu' minori, ((nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.)). Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non e' stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonche' degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle universita'. ((L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attivita' realizzate.)) Si applicano le disposizioni del libro primo, ((titolo X, capo I,)), del codice civile.

Testo vigente dal 31 gennaio 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 218/2018

    Questione infondata
    29 novembre 2018

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 47 del 2017, non è disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione sulla rilevanza, a seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 220 del 2017. La normativa sopravvenuta non ha inciso in maniera sostanziale sulla disciplina oggetto di censura, essendosi limitata a sostituire un erroneo richiamo normativo, cosicché la restituzione sarebbe superflua e in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, comportando un inutile allungamento dei tempi dei giudizi a quibus. ( Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2018, n. 33 del 2018, n. 253 del 2017, n. 86 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 186 del 2013 ).

    Art. 3 cost. · Art. 11 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati · Art. 21 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47~art11 · fonte su Normattiva