All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati». Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 aprile 2017

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 218/2018

    Questione infondata
    29 novembre 2018

    Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge n. 47 del 2017. Il rimettente - chiarito il collegamento tra la norma censurata e i tutori nominati nell'ambito dei procedimenti sottoposti al suo esame e l'indennità di cui all'art. 379, secondo comma, cod. civ., nonché le ragioni del conflitto rispetto al parametro costituzionale evocato - ha invocato una pronuncia additiva che ponga a carico dello Stato le spese per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, per sanare la ritenuta disparità di trattamento rispetto ai tutori delle persone incapaci di nazionalità italiana.

    Art. 3 cost. · Art. 11 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati · Art. 21 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47~art21 · fonte su Normattiva